Mercoledì, 7 gennaio 2009 - ore 02:05

V-Day 2

Da Grillipedia.

... la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese!
(tratto dal film V per Vendetta)

Indice

L'informazione al servizio della politica

L’informazione non è più uno strumento della politica. E’ essa stessa politica. La democrazia è diventata marketing per i politici. Lo Stato è fuori dal controllo dei cittadini. Sarà il giorno della liberazione degli italiani dalla disinformazione.

Coordinamento Nazionale V2-Day

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Introduzione

Il 25 Aprile 2008 ci sarà il V2-DAY. Chiederemo di eliminare i finanziamenti pubblici all’editoria e di abolire l’albo dei giornalisti.


In Italia i fatti scompaiono, le menzogne rimangono, vengono pubblicate senza interruzione per renderle plausibili, come menziona una frase di Joseph Goebbels: Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità Questo è quello che da anni accade in Italia.

  • Mussolini creò nel 1925, unico al mondo, un albo nel quale si dovevano iscrivere i giornalisti. L’albo era controllato dal Governo e messo sotto la tutela del ministro della Giustizia, il Mastella dell’epoca.
  • Nel 1963 l’albo divenne con una nuova legge ordine professionale dei giornalisti con regole, pensione, organismi di controllo, requisiti di ammissione. Una corporazione con dei saldi principi. Infatti nella legge 69/1963 è scritto che: è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, mentre è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
  • Einaudi scrisse: “L’albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell’albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformistiâ€
  • Berlinguer aggiunse: “Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione delle proprie opinioni".
  • L’informazione è libera e l’ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque deve poter scrivere senza vincoli se non quelli previsti dalla legge.
  • I giornalisti liberi straccino la tessera, non ne hanno bisogno, il loro unico punto di riferimento è il lettore.


Quanto detto fin'ora da Beppe Grillo

Sul suo Blog

Un'intervista

in cui ci sono anche delle info un po' più chiare:

Questo è un v-day con uno scopo preciso: vogliamo arrivare a raccogliere le firme necessarie per presentare tre referendum abrogativi su tre leggi ora in vigore: 1 - per togliere il finanziamento pubblico ai giornali, 2 - per abolire l'Ordine dei giornalisti 3 - per eliminare la legge sulla televisione (legge Gasparri), per poterla rifare superando il conflitto di interessi.

I tre punti della legge proposta per il V-Day2

Il 25 aprile si firmerà per un referendum in tre punti per una libera informazione in un libero Stato. articolo sul Blog

  1. abolizione dei finanziamenti pubblici alla stampa
  2. abolizione dell’ordine dei giornalisti (si suppone l’abrogazione della legge 66/1963, affinché l’accesso alla professione di giornalista, e il suo esercizio, siano liberi da vincoli burocratici e corporativi di sorta. video)
  3. abolizione del Testo Unico del 31 luglio 2005 (D.Lgs. 177) che rappresenta oggi il quadro normativo della radiotelevisione

PARTE I - IL FINANZIAMENTO AI GIORNALI

Questa vuole essere solo una rapida informazione da approfondire e su cui riflettere.

Sintesi da: IL FINANZIAMENTO QUOTIDIANO - Aggiornamento del 23 aprile 2006 di Bernardo Iovene - In onda domenica 27 maggio 2007 alle 21.30

  • 1981 = viene approvata una legge che concede un aiuto finanziario ai giornali di partito.
  • 1987 = la legge cambia e basta che 2 deputati dicano che il tal giornale è organo di un movimento politico, a volte inesistente, per poter attingere ai contributi.
  • 2001 = la legge cambia di nuovo: bisogna diventare cooperativa, e tutti si adeguano.
    • I Finanziamenti arrivano indistintamente a tutti i giornali, anche a quelli quotati in borsa, attraverso i rimborsi delle spese postali, elettriche e telefoniche, in base ai costi dichiarati e alla tiratura.
    • Dei finanziamenti diretti e di quelli indiretti che costano allo Stato 667 milioni di euro all'anno nel 2006, i cittadini non sanno nulla.

I contributi sono scesi a 450 milioni, perché è stato abolito il contributo sulla carta.

    • La legge prevede contributi anche a società controllate da cooperative, ma vi sono situazioni che di cooperativo nelle loro redazioni c'è ben poco.
    • I giornali di partito sono svantaggiati rispetto agli altri perché non ricevono pubblicità, la ricevono in forma modestissima, per cui si doveva trovare una forma di risarcimento, cosi nasce il finanziamento pubblico.
  • Nel 2001 lo Stato ha messo fine al trucco dei due deputati e questi giornali si sono trasformati in cooperative senza gli obblighi della mutualità.

Obbligo di pubblicare i contributi ricevuti

  • Nel frattempo sono stati presi dei provvedimenti:
  • Imposizione a tutti i giornali che ricevono contributi pubblici di pubblicarli,
  • E' stato creato un nucleo speciale della Guardia di Finanza dentro il dipartimento che ci assiste nel controllare prima e dopo l'erogazione dei nostri contributi, ed in futuro dovranno essere tutte cooperative con una marcata caratteristica giornalistica.

lL Manifesto

Le cooperative vere hanno obbligo di mutualità come il Manifesto che ha eguaglianza di retribuzione per tutti, dal telefonista al direttore che viene eletto dai lavoratori.

Gli stipendi dei direttori variano dai 4 ai 15.000 euro/mese tranne quello del Manifesto che è di circa 1.500 euro.

Un giornalista freelance che lavora anche per importanti testate nazioneli percepisce 11 euro per i pezzi un più corposi.

LIbero

Libero, che era una cooperativa è cambiata in s.r.l. controllata da una Fondazione per poter prendere comunque contributi.
La fondazione, non ha scopo di lucro e si chiama San Raffaele, sul sito leggiamo l'invito a versare il 5 x mille all'istituto di ricerca S. Raffaele Pisana, e c'è il codice fiscale da indicare nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi. Questo stesso codice fiscale corrisponde alla Tosinvest, che è una società per azioni che fa affari con le cliniche sanitarie e appartiene alla famiglia Angelucci proprietari della testata Libero.
Nelle strutture sanitarie della Tosinvest i pazienti possono avere gratis le copie di Libero, il quotidiano si trova in omaggio spesso anche su tutti i posti dei treni Eurostar.

Il concetto è semplice: dove non arrivo con le vendite arrivo con le copie omaggio, in tal modo si aumenta la tiratura e si prendono più finanziamenti.

In questa logica rientrano le copie acquistate da aziende che le distribuiscono gratuitamente ai loro clienti comprandole in blocco a costi irrisori; Libero, per esempio, vende in blocco all'Alitalia, al prezzo unitario di 2,7 centesimi, fino a 90 mila copie al mese.

Conclusioni

Il vantaggio per i giornali è sul prezzo della pubblicità: più copie diffondi e più incassi dall'inserzionista.

Al contrario degli altri paese europei dove il 55 % della raccolta pubblicitaria va alla carta stampata, in Italia soltanto il 33%, il resto va alle tv.

Il governo per la nuova legge ha costituito una commissione e avviato una consultazione con tutte le categorie, le cooperative hanno chiesto che il contributo sia dato solo a chi ha i soci lavoratori e in base alle vendite effettive.
Qualcuno ha proposto che un altro requisito possa essere un parametro che colleghi il contributo a un numero di giornalisti assunti come da contratto nazionale collettivo. Sarebbe giusto che chi prende finanziamenti dallo Stato dovrebbe avere dipendenti regolarmente assunti con il contratto dei giornalisti.

Questa legge è nata, insomma, all'inizio per dare una mano a chi non aveva scopo di lucro, ma vengono finanziati anche grossi giornali quotati in borsa che fanno utili, c'è da chiedersi se sia giusto che lo Stato finanzi anche loro.

Insomma più soldi ai grandi gruppi che già guadagnano e meno a partiti e cooperative, che rischierebbero di morire (non solo per limitate vendite e quindi praticamente nulle entrate pubblicitarie) a scapito di una pluralità di informazione.

Oggi i contributi diretti, tra partiti e cooperative e fondazioni ecc. costano allo Stato 158 milioni di euro, quelli indiretti che vanno ai grandi gruppi essenzialmente per le spedizioni postali altri 280 milioni euro.

Nel 2009

Nel 2009 ci sarà il mercato libero delle spedizioni postali e i grandi gruppi potranno trattare sul prezzo e lo Stato calare il contributo, ma adesso tutto quello che viene considerato prodotto editoriale prende contributi per le spedizioni.

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PARTE II: UN PO' DI STORIA

Costituzione della Repubblica Italiana, (1947) PARTE I Diritti e doveri dei cittadini – TITOLO I: rapporti civili – art. 21:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Â»

Nel dopoguerra vengono promulgate una serie di leggi riguardanti l’editoria con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla libertà di espressione che durante il fascismo avevano condotto ad interventi di censori, dall’altro di “favorire†la libertà di manifestazione del pensiero con contributi o facilitazioni da parte dello Stato.

Negli anni ’80 il settore attraversa una crisi dovuta all’innovazione tecnologica e tra gli altri interventi della legge n. 416 del 1981 vengono ammessi ai contributi statali i giornali/periodici a contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Per il quinquennio 1981/1985 in via provvisoria, vengono disposti contributi in funzione della carta utilizzata; per favorire e mantenere i contatti e l’informazione con il mondo del lavoro e gli immigrati italiani viene istituito un contributo per la stampa italiana all’estero.

I contributi provvisori per gli anni 1981/1985 vengono prorogati fino al 1987 e viene fatto obbligo di reinvestire gli utili nell’impresa pena il decadimento del contributo.

Nel 1990 i contributi vengono estesi anche alle imprese radiofoniche.

Nel 1991 i contributi sono concessi alle imprese editrici che risultino essere cooperative, fondazioni ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuto da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro.
Si introducono contributi alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, con esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano 1 rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo.

Vengono di nuovo prorogati i contributi “provvisori†del 1981/1985 al quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

Nel 2001 si ridefinisce il prodotto editoriale inteso come realizzazione su supporto cartaceo o informatico destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, radiodiffusione sonora o televisiva con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Ci si focalizza sul contenuto e non dal supporto informativo.

Norme di trasparenza - La riconducibilità della titolarità d’impresa a persone fisiche è volta a garantire una maggior trasparenza. Viene istituito il “registro nazionale della stampaâ€, cui dovevamo iscriversi obbligatoriamente quotidiani e periodici.
Altro obbligo è quello di pubblicare il bilancio annuale delle imprese editrici, strettamente collegato al finanziamento dell’editoria.

L’impresa giornalistica - L’imprenditore e proprietario dà la linea politica alla testata. Il direttore del giornale può indagare sulle opinioni personali , in particolare sulla tendenza politica del candidato all’assunzione in deroga all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori e ha facoltà di licenziare il redattore non in linea con la testata.
Il Comitato di Redazione oltre a proporre gli orari di lavoro e la distribuzione delle mansioni, si occupa della tutela sindacale dei giornalisti.

Gli aiuti diretti hanno una storia che inizia negli anni ’30 con l’istituzione dell Ente Nazionale Cellulosa e Carta che fino al 1994 sovvenzionava le imprese editoriali.
Con la Legge n. 416/1981 questo aiuto viene limitato:
- imprese editrici di particolare valore (morale, politico o linguistico
– art. 3 c. 2 della legge 250/1990),
- stampa italiana all’estero (almeno trimestrale),
- pubblicazioni di elevato valore culturale (le cui pagine pubblicitarie siano state inferiori al 50% nell’anno precedente.

Aiuti indiretti: riduzioni tariffarie (telefoniche e postali) - agevolazioni fiscali (riduzione della base imponibile per il calcolo dell’IVA) - finanziamenti agevolati (legge n. 62/2001 – camera.it/leggi), con l’istituzione di un “fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali, per progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva di durata massima di 10 anniâ€.

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PARTE III: LEGISLAZIONE

Sintesi Legge n. 47 del 1948, disposizioni sulla stampa (interlex-testi) Tale normativa , seppur in maniera incompleta si preoccupava di rimuovere i limiti alla manifestazione del pensiero che, in particolare, avevano permesso censure nel periodo fascista.
I punti fondamentali della legge: figura del direttore responsabile (art.3), l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività editoriale è sostituita con la registrazione presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione si intende svolgere l’attività (art.5), diritto di rettifica (art.8) e l’aggravamento delle pene per diffamazione (art.13).


Sintesi Legge n. 482 del 1949 - Provvidenze in favore della stampa - (G.U. 9/8/1949, n. 181). Elimina l’imposta generale sull'entrata dalle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la stampa dei giornali/periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale e sconta l'imposta fissa di registro, ove prevista. Concede la riduzione del 50 % sull'importo degli abbonamenti ordinari e l’esenzione dell’aumento previsto dal D.L. 10/4/1947, n.189 e suc. (prenotazioni e abbonamenti per conversazioni interurbane, canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi).


Sintesi Legge n. 416 del 1981 - Sintesi Legge 5 agosto 1981, n. 416 - (G. U. 6/8/1981, n. 215) Si configura come una risposta alla crisi del settore di inizio anni ’80 causata dall’innovazione tecnologica.
I punti fondamentali della legge sono i provvedimenti di anticoncentrazione, tra i primi limiti antitrust introdotti in Italia; l’ abolizione del prezzo amministrato e liberalizzazione del prezzo dei giornali; definisce i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani che può essere esercitata da: persone fisiche, Snc, Sas, Srl, Sapa, SpA , Cooperative (art.1 c.1).

Contributi ai periodici. Aumento del 15% per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 dei contributi. Sono ammessi i giornali periodici al cui contenuto abbia carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Contributi sul prezzo della carta da quotidiani: Per il periodo 1981/1985 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa, per ciascuna tastata. I contributi sono ridotti di 1/3 in funzione della % del contenuto pubblicitario medio.

I Contributi sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonché per i giornali quotidiani interamente editi nell’idioma delle minoranze linguistiche (francese, ladina, slovena e tedesca, in caso di giornali bilingue solo per la parte non italiana).
Contributi per la stampa italiana all'estero. A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire/anno di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. Il contributo tende a favorire e mantenere i contatti e l’informazione anche sul mondo del lavoro, con gli immigrati italiani all’estero.


Sintesi Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo Legge n. 416 del 1981. I contributi ai quotidiani previsti a scadenza 1985 sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con una riduzione del 30% per l’anno 1987. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad 1/3 della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
È fatto obbligo alle società che, sulla base dell’ultimo bilancio depositato abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell’impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell’impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.


Sintesi Legge 7 agosto 1990, n. 250 - (in Gazz. Uff., 27 agosto, n. 199).
Art. 3 - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani e alle imprese radiofoniche sono concessi ulteriori contributi integrativi sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 % dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio, che editino periodici a prevalente contenuto informativo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 1991, i contributi sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa.

Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

10. A decorrere dal 1º gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo, è corrisposto un contributo fisso annuo di importo pari al 40 % della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici (tale importo si riduce in funzione della periodicità di stampa).

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 % di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, nè direttamente nè indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1991, viene corrisposto, contributo annuo pari al 70 % della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie per i consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed altri rimborsi.

Art. 5. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

Art. 6. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.


Sintesi Legge n. 62 del 2001 - Ridefinisce il prodotto editoriale inteso come realizzazione su supporto cartaceo o informatico destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, radiodiffusione sonora o televisiva con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Ci si focalizza sul contenuto e non dal supporto informativo.

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PARTE IV - Norme sull'editoria in Europa

Le norme sull'editoria disciplinano in tutti i Paesi la diffusione dell'informazione su carta stampata. In Europa sono presenti diversi modelli. Gli Stati affrontano in forme diverse il problema del finanziamento e della libertà di informazione. Le norme fondamentali sono racchiuse nelle varie Costituzioni, che, in liena di massima, pongono i principi in relazione ai quali i legislatori si adoperano per scrivere leggi che assicurino la possibilità di esercitare il diritto di informazione. Il fulcro del problema è quello delle sovvenzioni statali, che nascono con l'obiettivo di incentivare il pluralismo dell?informazione, sostenendo i giornali più piccoli che altrimenti rimmarrebbero schiacciati nelle logiche di mercato (tendenzialmente si tratta di giornali di partito che hanno minor introiti pubblicitari e minor numero di vendite/entrate).

Le forme di finanziamento ai giornali si distinguono in due grosse categorie: finanziamenti diretti, che si traducono in trasferimenti di denaro, e finanziamenti indiretti, che si concretano in una serie di misure volte a garantire una altri tipi di vantaggi alle testate (per esempio, tariffe postali agevolate e contributi sulla carta). In linea di massima, chi più chi meno, quasi tutti i Paesi garantiscono un aiuto ai piccoli giornali. Alcuni Paesi escludono totalmente il sovvenzionamento. Questo è il caso del Regno Unito, dove vige il principio dell'autoregolamentazione. Dal canto loro, altri Paesi erogano molte sovvenzioni pubbliche alle testate. Paradigmatico il caso dell'Italia, eufemisticamente definita "generosa2 dall'International Herald Tribune, in relazione agli ingenti finanziamenti pubblici alla stampa (http://www.iht.com/ar... .

Francia

La legge francese sulla libertà di stampa è del 1881 ed è tuttora in vigore, seppure modificata nel corso del tempo. L'ultima riforma risale al marzo del 2007 e disciplina in maniera omnicomprensiva tutte le forme di responsabilità (civile, penale) connesse con l'esercizio della libertà di stampa. La legge prevede una serie di adempimenti connessi con l'attività di informazione (registrazione presso il Tribunale, per esempio). Le sovvenzioni all'editoria sono amministrate dalla Direzione per lo sviluppo dei media. Sussistono tariffe dirette e indirette. Le prime sono quelle rivolte alla diffusione e al pluralismo. Gli aiuti indiretti consistono invece in riduzione dell'IVA e tariffe postali privilegiati.

Spagna

La prima legge elettorale risale al 1883. Nel corso del tempo si sono avvicendate una serie di leggi che hanno allargato il contenuto del provvedimento originario. La Costituzione prevede il diritto di informazione all'art.20. E' con la legge n.14 del 1966 che si è disciplinato il regime generale dell?informazione, con la previsione di norme sulla libertà di stampa, sulle pubblicazioni e sul registro delle imprese editoriali. È molto significativo il fatto che la Spagna, dopo aver previsto una serie di aiuti alle imprese editoriali nel 1984, nel 1991 abbia escluso qualsiasi forma di finanziamento diretto. Per gli aiuti indiretti, c'è un beneficio di un 4% sull'IVA.

Austria

Il sistema editoriale austriaco è disciplinato da una legge del 1981, il Media Act. Sono previsti una serie di adempimenti obbligatori, legati alla necessità di garantire trasparenza verso l'esterno (obbligo di inserire il nome del proprietario del giornale, obbligo di indicare come pubblicità i contenuti inseriti a pagamento). Gli aiuti statali sono disciplinati dalla legge 136/2004, che prevede un sistema di aiuti diretti e indiretti. I primi sono divisi in tre grandi gruppi: aiuti generali, riservati a tutti i periodici a condizione che forniscano un'informazione generale, abbiano propri articoli originali e almeno 6 giornalisti professionisti alle proprie dipendenze; escano durante tutto l'anno; abbiano una tiratura di almeno 10.000 copie a livello nazionale (per i periodici locali 6.000), il loro prezzo di vendita non sia palesemente più basso rispetto a quello di pubblicazioni concorrenti e siano diffusi in almeno uan regione. Vi sono aiuti per i piccoli giornali, riservati ai quotidiani con una tiratura interiore a 100.000 copie e una presenza pubblicitaria inferiore al 50%. Consistono in una parte fissa e in una parte variabile di anno in anno. Infine gli aiuti al miglioramento della qualità della stampa posssono essere concessi per la formazione dei giornalisti, per l?assunzione di corrispondenti dall?estero o per la diffusione di giornali nelle scuole (http://www.sherpa./de... )

Germania

La Costituzione tedesca disciplina il diritto di informazione all'art.5, dove si sancisce la piena libertà di esercizio del diritto di informazione in tutte le sue forme, nei limiti previsti dalla legge. Il criterio guida è quello dell'autoregolamentazione. È presente un codice di condotta che detta le linee guida per l'esercizio della professione. Non esistono forme di sovvenzionamenti diretti da parte dello Stato, ma nonostante tutto si riscontra un altissimo numero di quotidiani a tiratura locale e nazionale (sono più di 350, contro i 150 italiani). Sono presenti aiuti indiretti, che si traducono in abbassamento dell'IVA e tariffe postali agevolate. Secondo recenti statistiche, almeno il 74% della popolazione tedesca sopra i 14 anni ogni giorno legge un quotidiano (http://www.francoabru... .

Norvegia

I Paesi del Nord Europa hanno sistemi di informazione valutati sempre molto positivamente da enti come Freedom House, nelle cui classifiche si collocano sempre in posizioni molto alte. La Norvegia ne è un esempio (Freedom House, classifica 2007: la Norvegia occupa il quinto posto. http://www.freedomhou... . Il numero di copie circolanti è elevatissimo (550 copie di quotidiani ogni 1000 abitanti). In Norvegia è stata istituita un'autorità garante dei mezzi di informazione, al fine di garantire la più ampia libertà di espressione possibile. E' la stessa autorità garante a gestire l?erogazione dei fondi in aiuto all'editoria. Sono previste diverse norme volte a prevenire gli abusi della disciplina. I sussisdi sono dati in funzione della tiratura e sono riservati ai giornali che si trovino in difficoltà economiche.

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Collegamenti esterni

sito del V-Day
Classifica Internazionale sulla libertà di Stampa... Italia al 80°posto al mondo

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Video inseito su YouTube il 16 gennaio 2008


Non leggete più i giornali (5 gennaio 2008);

Un’occhiata agli stipendi dei direttori

Gianluigi Paragone, direttore della Padania, 5.000 euro netti; Menichini, 4-5.000 euro netti; Padellaro, 9.000 euro netti («Le posso assicurare che la mia retribuzione è in linea con quello che prendevo all’Espresso e al Corriere della Sera».). Ferrara: «Massimo, quanto guadagno al Foglio io? 8.000 al mese. Non è una cosa eccezionale, no? Ma Padellaro vale meno di me, no? Ma mi sembra ovvio, è un signor nessuno, io sono Giuliano Ferrara, non so se ti rendi conto... Â». Diaconale: «Io ne prendo di meno, molto di meno». Polito: «Purtroppo è così basso che non ci faccio una bella figura... 9.200 euro mensili». Feltri: «15.000 euro il mese». Belpietro: «9.000 euro al mese più un bonus»..." Beppe Lopez, La Casta dei giornali, ed. Nuovi Equilibri/Stampa Alternativa

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